Approfondimenti · Famiglia
Accordi tra coniugi in vista della crisi: cosa si può pattuire oggi
I cosiddetti patti prematrimoniali: la Cassazione conferma che i coniugi possono regolare in anticipo, prima o durante il matrimonio, i loro rapporti economici per il caso di crisi, entro limiti precisi.
Avv. Elisabetta Gualandri · Aggiornato al · Versione precedente pubblicata su Duilio Litorale
In Italia non esiste una legge sui «patti prematrimoniali» come negli Stati Uniti o nel Regno Unito. Eppure sempre più coppie, soprattutto quando uno dei due ha un patrimonio, un'impresa o figli da una precedente unione, si chiedono se possano mettere per iscritto, prima o durante il matrimonio, che cosa accadrà ai beni e ai soldi investiti se le cose dovessero andare male.
Con l'ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha dato una risposta chiara: questi accordi sono validi, purché rispettino alcuni confini.
Il caso
Il 27 novembre 2011 due coniugi, già sposati, avevano firmato una scrittura privata. In caso di separazione il marito si impegnava a restituire alla moglie 146.400 euro: 61.400 euro per la ristrutturazione, il mutuo e l'impianto di riscaldamento della casa, intestata a lui, e 85.000 euro versati per mobili, veicoli e altre spese della famiglia. La moglie, dal canto suo, rinunciava ad alcuni beni, tra cui le imbarcazioni e l'arredamento. Nel 2019 la coppia si è separata e il marito ha sostenuto che l'accordo fosse nullo. Il Tribunale di Mantova e la Corte d'appello di Brescia gli hanno dato torto, e la Cassazione ha respinto il suo ricorso.
Il principio
Secondo la Corte, i coniugi possono firmare accordi, prima o durante il matrimonio, per regolare in anticipo che cosa accadrà ai soldi e ai beni se il matrimonio entra in crisi. Il codice civile non prevede espressamente questo tipo di contratto, ma permette alle persone di creare contratti nuovi quando servono a interessi seri e legittimi (art. 1322 c.c.). Questo è uno di quei casi.
Per anni il dubbio era un altro: un accordo che «scatta» con la separazione non rischia di spingere verso la separazione, o di «comprare» la libertà dell'altro? La risposta della Corte è no, purché la separazione sia soltanto il momento da cui l'accordo produce effetti, e non il suo scopo. In linguaggio tecnico si dice che la crisi è una condizione sospensiva: finché il matrimonio regge l'accordo resta «in attesa», e si attiva solo se arriva la separazione.
Un esempio concreto: se la moglie ha pagato di tasca propria la ristrutturazione della casa del marito, i due possono mettere per iscritto che, in caso di separazione, lui le restituirà quella somma. Lo scopo dell'accordo non è separarsi: è non perdere ciò che si è investito.
Come ci si è arrivati: tre tappe
- Prima: la chiusura. Per molto tempo la Cassazione ha considerato nulli gli accordi sul futuro divorzio, per il timore che limitassero la libertà dei coniugi o i diritti al mantenimento (per esempio, sentenza n. 8109 del 2000).
- 2012: la prima apertura. Il giorno prima delle nozze due futuri sposi avevano firmato un accordo. Se il matrimonio fosse fallito, la moglie avrebbe trasferito al marito un suo immobile, per indennizzarlo delle spese da lui sostenute per ristrutturare un'altra casa di lei, destinata a casa coniugale. Il marito, a sua volta, le avrebbe trasferito titoli di Stato per 20 milioni di lire. La Corte ha ritenuto l'accordo valido (sentenza n. 23713 del 21 dicembre 2012).
- 2013: il prestito tra coniugi. Un marito aveva riconosciuto per iscritto di aver ricevuto dalla moglie 20 milioni di lire in prestito, e si era impegnato a restituirli in caso di separazione. Separatosi, si è rifiutato di pagare. La Corte gli ha dato torto: nessuna legge vieta di rinviare alla separazione la restituzione di un prestito (sentenza n. 19304 del 21 agosto 2013, Terza Sezione).
L'ordinanza del 2025 richiama questi precedenti e li trasforma in un principio generale, valido per gli accordi firmati sia prima sia durante il matrimonio.
Che cosa si può pattuire
- la restituzione di somme effettivamente versate da un coniuge per beni dell'altro, per esempio per il mutuo o la ristrutturazione della casa;
- il riconoscimento dei contributi economici di ciascuno, documentati;
- l'attribuzione di beni determinati in caso di separazione, con prestazioni equilibrate tra le parti.
Che cosa resta escluso
- la rinuncia preventiva all'assegno di mantenimento o all'assegno divorzile, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza resta indisponibile;
- qualsiasi patto sui figli: affidamento, collocamento e mantenimento restano sempre sotto il controllo del giudice;
- le clausole che limitano i doveri del matrimonio o la libertà di separarsi.
C'è anche un limite di fatto: un accordo squilibrato, o firmato senza che entrambi conoscessero davvero la situazione economica dell'altro, è esposto a contestazioni.
Come impostarlo bene
- Partire dai fatti: chi ha versato che cosa, per quale bene, con quali documenti.
- Scrivere con chiarezza la causa dell'accordo, cioè la restituzione o la compensazione di apporti precisi, e la condizione da cui dipende.
- Mantenere prestazioni proporzionate per entrambi.
- Valutare se affiancare strumenti già previsti dalla legge: la scelta del regime di separazione dei beni, le convenzioni matrimoniali, il fondo patrimoniale.
- Preferire una forma che dia certezza alla data e all'identità dei firmatari, come l'atto notarile.
Chi convive senza sposarsi ha a disposizione uno strumento previsto dalla legge: il contratto di convivenza (legge n. 76 del 2016), che regola i rapporti patrimoniali della coppia e va stipulato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.
Le parole in breve
- Condizione sospensiva
- Un evento futuro e incerto da cui dipende l'efficacia di un contratto. Finché non si verifica, il contratto esiste ma è «in attesa».
- Contratto atipico
- Un contratto non disciplinato espressamente dal codice, ammesso se persegue interessi meritevoli.
- Assegno di mantenimento
- La somma che, dopo la separazione, il coniuge economicamente più forte può dover versare all'altro.
- Assegno divorzile
- La somma che può essere dovuta all'ex coniuge dopo il divorzio. Nessuno dei due assegni si può escludere con un accordo preventivo.
- Ordinanza
- Una decisione della Cassazione presa in forma più snella, di regola su questioni già chiarite, che vale come precedente al pari di una sentenza.
In sintesi
L'accordo «prematrimoniale» all'italiana non è il prenuptial agreement dei film: non può toccare l'assegno né i figli. Ma può proteggere in modo serio ciò che ciascuno ha investito nella vita comune. Proprio perché manca una legge, la qualità della redazione fa la differenza tra un accordo che regge in giudizio e uno che non regge.
Riferimenti: Cass. civ., sez. I, ord. 21 luglio 2025, n. 20415; Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 2012, n. 23713; Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2013, n. 19304; Cass. civ. n. 8109/2000; art. 1322 c.c.; legge 20 maggio 2016, n. 76.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce un parere sul caso concreto.